venerdì 14 giugno 2013

L'accollo del mutuo

L'accolo è regolato dall'art. 1273 del c.c. e viene considerato un contratto a favore di terzi.
I contraenti sono cioè il nuovo debitore ed il vecchio debitore (acquirente e venditore), il terzo è il creditore (la banca, la finanziaria... ).
il creditore può decidere di "aderire" all'accollo liberando il vecchio debitore o di non aderire
ed in questo caso il vecchio debitore non verrà liberato.
Si parla per questo di accollo liberatorio (che libera il vecchio debitore) e di accollo cumulativo (che non libera il vecchio debitore).
l'accollo cumulativo viene direttamente inserito nell'atto di acquisto/permuta dal notaio. A seconda delle prescrizioni contenute sul contratto di mutuo il notaio o le parti dovranno darne comunicazione all'istituto mutuante entro un determinato lasso di tempo.
per la liberatoria è invece necessaria l'istrutturia di una vera e propria pratica che, a seconda della banca, potrebbe richiedere anche  svariate settimane di lavorazione.
Rispetto all'apertura di un nuovo mutuo l'accollo può comportare alcuni vantaggi:
1) Risparmio delle spese notarili dell'atto di mutuo, istruttoria, perizia, imposta sostitutiva.
2) Spread spesso più convenienti di quelli attuali (fino a 5/6 anni fa sul variabile erano reperibili spread inferiori all' 1,5% mentre attulamente in media si attestato tra il 2,5% ed il 3,5%).
Le banche spesso rifiutano l'accollo liberatorio anche in presenza di opportune garanzie o lo accettano solo a patto di porre mano alle condizioni originarie. Anche in questo secondo caso potrebbe comunque essere interessante valutare l'operazione.

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