Con al recente riforma del condominio, se nel regolamento non risulta espressamente presente il
divieto al distacco dall'impianto centralizzato, la rinuncia all'uso del
riscaldamento comune non è di regola subordinata ad una autorizzazione
da parte dell'assemblea, chiamata semmai a valutare unicamente la
sussistenza dei presupposti legittimanti il distacco, ovvero che dal
distacco non derivino nè un aggravio di spese per coloro che continuano
ad usufruire del riscaldamento centralizzato, nè un danno alla
funzionalità dell'impianto o uno squilibrio termico atto a pregiudicare
l'erogazione del servizio. L'onere della prova incombe esclusivamente su
colui che intende distaccarsi.
Colui che opera il distacco resta comunque obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma, non partecipa invece alle spese di consumo o di esercizio ma questa esclusione non è necessariamente totale, proprio a causa delle eventuali dispersioni termiche e degli eventuali maggiori oneri derivanti agli altri condomini a causa del distacco.
Colui che opera il distacco resta comunque obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma, non partecipa invece alle spese di consumo o di esercizio ma questa esclusione non è necessariamente totale, proprio a causa delle eventuali dispersioni termiche e degli eventuali maggiori oneri derivanti agli altri condomini a causa del distacco.
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