venerdì 14 giugno 2013

Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento

Con al recente riforma del condominio, se nel regolamento  non risulta espressamente presente il divieto al distacco dall'impianto centralizzato,  la rinuncia all'uso del riscaldamento comune non è di regola subordinata ad una autorizzazione da parte dell'assemblea, chiamata semmai a valutare unicamente la sussistenza dei presupposti legittimanti il distacco, ovvero che dal distacco non derivino nè un aggravio di spese per coloro che continuano ad usufruire del riscaldamento centralizzato, nè un danno alla funzionalità dell'impianto o uno squilibrio termico atto a pregiudicare l'erogazione del servizio. L'onere della prova incombe esclusivamente su colui che intende distaccarsi.

Colui che opera il distacco resta comunque obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma, non partecipa invece alle spese di consumo o di esercizio ma questa esclusione non è necessariamente totale, proprio a causa delle eventuali dispersioni termiche e degli eventuali maggiori oneri derivanti agli altri condomini a causa del distacco.

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