La proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie assume un più ampio respiro. Se nel 2013 avevamo assistito ad uno slittamento delle scadenze che dal 30 giugno erano arrivate al 31 dicembre, per il 2014 possiamo contare su un termine a fine anno, prorogabile nel 2015 per i lavori che possono riguardare il rifacimento dei condomini. Queste nuove tempistiche permetteranno una migliore pianificazione degli interventi con la consapevolezza, già prevista dalla normativa. che per il 2015 la detrazione scenderà al 40% per poi stabilizzarsi nel 2016 al 36%. Permane il massimale di € 96.000,00 per ogni unità abitativa e la possibilità di integrare la detrazione per la ristrutturazione anche con quella prevista per l'acquisto di mobili fissi e grandi elettrodomestici, sempre al 50% e per un importo massimo di € 10.000,00. E' stato precisato al riguardo che non debba essere indispensabile, per fruire delle agevolazioni sull'acquisto dei mobili, che la spesa per la ristrutturazione sia di un importo superiore. L'agevolazione sale al 65% per le opere di consolidamento statico ed antisismico, come pure per tutto il 2014 resterà in vigore l'eco-bonus al 65% per le opere atte a perseguire il risparmio energetico.
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mercoledì 22 gennaio 2014
venerdì 14 giugno 2013
Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento
Con al recente riforma del condominio, se nel regolamento non risulta espressamente presente il
divieto al distacco dall'impianto centralizzato, la rinuncia all'uso del
riscaldamento comune non è di regola subordinata ad una autorizzazione
da parte dell'assemblea, chiamata semmai a valutare unicamente la
sussistenza dei presupposti legittimanti il distacco, ovvero che dal
distacco non derivino nè un aggravio di spese per coloro che continuano
ad usufruire del riscaldamento centralizzato, nè un danno alla
funzionalità dell'impianto o uno squilibrio termico atto a pregiudicare
l'erogazione del servizio. L'onere della prova incombe esclusivamente su
colui che intende distaccarsi.
Colui che opera il distacco resta comunque obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma, non partecipa invece alle spese di consumo o di esercizio ma questa esclusione non è necessariamente totale, proprio a causa delle eventuali dispersioni termiche e degli eventuali maggiori oneri derivanti agli altri condomini a causa del distacco.
Colui che opera il distacco resta comunque obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma, non partecipa invece alle spese di consumo o di esercizio ma questa esclusione non è necessariamente totale, proprio a causa delle eventuali dispersioni termiche e degli eventuali maggiori oneri derivanti agli altri condomini a causa del distacco.
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